Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo (ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro che necessitano abilitazione specifica da parte di chi le utilizza e sui percorsi da seguire per ottenerla, oltre ai soggetti formatori autorizzati e alla durata dei corsi (in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni).
Le attrezzature interessate sono le piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.
Il corso abilitante deve essere articolato in tre percorsi teorico, tecnico e pratico. Per i moduli teorici, come quello giuridico-normativo, e per quelli tecnici, è possibile predisporre delle piattaforme di e-learning. A conclusione di ogni modulo deve essere prevista una prova di valutazione oltre alla prova finale, al superamento della quale il percorso viene inserito nel “Libretto formativo del cittadino”. Per ciascun modulo si ottiene un attestato di abilitazione con: denominazione del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, corso seguito e monte ore frequentato, periodo di svolgimento e firma del soggetto formatore (o del docente).
La durata dell’abilitazione è di 5 anni, allo scadere dei quali è necessario seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, delle quali almeno 3 relative a moduli pratici.
Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e di quelli di aggiornamento:
I soggetti appena individuati devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti minimi previsti nell’allegato I dell’accordo, per quanto riguarda le attività pratiche. I docenti devono avere esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.
L’accordo ha previsto anche una serie di requisiti che i corsi di formazione devono garantire, ovvero:
Il percorso didattico dei corsi deve privilegiare le metodologie attive e deve:
Il soggetto formatore deve conservare per 10 anni il Fascicolo del corso recante i dati di corsi, allievi e attestati.
Con l’entrata in vigore dell’accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni viene in ogni caso riconosciuta ai lavoratori la formazione pregressa: