Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il Decreto 13 marzo 2013 relativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Con il presente decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio del DURC.
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell'art. 1 che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio e' avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.